Ultimo Urlo - Inviato da: Panzerfaust - Sabato, 02 Gennaio 2010 15:56
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Chi siamo
.: Chi siamo

Chi è l'associazione Culturale Decima Flottiglia M.A.S.? Cosa si propone?
A domande come queste intendiamo dare risposta qui di seguito, immaginandoci un ipotetico visitatore davanti a noi. Per qualsiasi altro quesito, non affrontato in queste pagine, potete comunque scriverci, vi risponderemo al più presto. Per chi volesse approfondire ulteriormente sono a disposizione le copie dello statuto e del regolamento:

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE "Xa FLOTTIGLIA MAS"

STATUTO

Articolo 1
Il gruppo dei soci fondatori costituisce l'associazione culturale "Xa FLOTTIGLIA MAS", avente lo scopo di ricercare, ricostruire e promuovere la storia ed i valori della Decima Flottiglia M.A.S., attraverso iniziative editoriali, formative e propagandistiche in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia atta a sottoporle al pubblico, in Italia e all'estero. L'associazione affianca idealmente l'Associazione Combattenti Decima Flottiglia M.A.S. finché quest'ultima rappresenterà lo spirito ed i valori della Decima, o comunque fino al suo scioglimento o fusione con altri sodalizi che ne alterino la natura ideologica o giuridica.
L'associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale.
Lo statuto vincola i soci alla sua osservanza.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Articolo 2
Possono appartenere all'Associazione:
a) tutti coloro che hanno prestato servizio nella Xa Flottiglia MAS;
b) i famigliari del combattenti della Xa Flottiglia MAS;
c) tutti i cittadini italiani, di specchiata condotta, che condividono gli ideali dell'Associazione;
Ogni domanda è accolta previa accettazione a maggioranza da parte del consiglio direttivo;
Appartengono idealmente all'Associazione tutti i Caduti della Xa Flottiglia MAS e gli ex- combattenti deceduti nel dopoguerra.
I soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, conformemente agli incarichi ricevuti dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo, nei limiti stabiliti dalla organizzazione stessa.
I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Il comportamento verso gli altri o soci ed all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, rigore morale.

Articolo 3
L'Associazione, che non si propone fini di lucro, ha i seguenti scopi:
a) rappresentare la continuità storica della Decima Flottiglia M.A.S., dei suoi componenti e delle sue azioni, negli anni futuri, affiancandosi all'Associazione Combattenti fino all'eventuale scioglimento o fusione di quest'ultima con altri sodalizi o altro come da articolo 1;
b) avviare e/o collaborare a percorsi di ricerca storica sulla Decima Flottiglia M.A.S., fino alla loro pubblicazione e diffusione in ricordo dei caduti e di tutti coloro che ne fecero parte;
c) promuovere e/o partecipare ad eventi per la diffusione della storia, dei valori, delle azioni della Decima Flottiglia M.A.S.;
d) raccogliere e custodire cimeli e documenti inerenti la Decima Flottiglia M.A.S., eventualmente cedendoli in usufrutto ad istituzioni ed altre associazioni culturali per l'esposizione al pubblico;
e) creare gruppi misti di ex-combattenti e nuovi soci dedicati ad una specifica formazione, con l'intento di conservarne e tramandarne la personalità, la rappresentatività, la memoria, le tradizioni. I nuovi soci potranno ricevere dagli ex-combattenti, previa approvazione da parte del consiglio direttivo di domanda corredata da almeno due firme di veterani facenti parte dello stesso gruppo, il titolo di "marò honoris causa";
f) organizzare e/o partecipare ad eventi di rievocazione storica (reenactment o sfilate di vario genere) con propri rappresentanti, secondo le modalità emanate dal consiglio direttivo.
g) allestire e/o gestire ogni altra iniziativa utile ad attuare direttamente od indirettamente i fini statutari.

Articolo 4
La durata dell'Associazione è trentennale e prorogabile.

Articolo 5
La sede provvisoria dell'Associazione é a Vigolo Vattaro (TN), in Via Vittoria 4.

Articolo 6
Il patrimonio dell'Associazione e' formato dalle quote associative e dalle eventuali contribuzioni e dai conferimenti di qualsiasi natura dei soci, simpatizzanti, enti, associazioni.
E' facoltà del consiglio direttivo fissare la quota associativa annuale ed esentare dal pagamento, per vari motivi quali la precaria condizione economica del soggetto, uno o più soci.
Possono altresì costituire il patrimonio dell'associazione:
a) beni immobili e mobili;
b) lasciti da soci, non soci, associazioni;
c) rimborsi;
d) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
e) le rendite del patrimonio dell'Associazione;
f) i proventi dell'attività dell'Associazione;
g) ogni altro tipo di entrate.

Articolo 7
I soci fondatori uscenti acquisiranno la qualifica di membri del consiglio direttivo a vita, con pari diritti rispetto ai membri eletti.

Articolo 8
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea generale,
b) il Consiglio direttivo,
c) il Presidente e due Vice Presidenti che costituiscono la Presidenza, dei quali un vicario ed un operativo al quale è delegata la normale amministrazione dell'Associazione,
d) il Comitato Esecutivo,

Articolo 9
L'Assemblea é convocata almeno una volta ogni 4 anni dal Presidente e, in caso di suo impedimento, da uno dei Vice Presidenti.
Può essere altresì convocata su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci.
La convocazione dell'Assemblea é fatta a mezzo lettera ai Soci, che dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e degli argomenti da trattare.
Sono ammesse deleghe purché risultino per iscritto ed in numero non superiore a tre per socio.

Articolo 10
L'Assemblea generale è composta da tutti i Soci con parità di voto, solo se in regola con il pagamento delle quote associative. l'Assemblea:
- elegge il Presidente dell'Associazione;
- nomina i componenti il Consiglio direttivo;
- ratifica l'operato del Consiglio direttivo in relazione all'attività dell'Associazione,

Articolo 11
L'Assemblea é regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
E' presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure da un Socio designato dal Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati.
Per deliberare su modifiche dello Statuto sociale è necessaria la presenza di tre quarti dei Soci in prima convocazione e almeno un quarto in seconda convocazione, che può essere fissata a distanza di due ore dalla prima.
Le deliberazioni, per tali oggetti, devono essere adottate a maggioranza di due terzi dei presenti e rappresentati.
Non è soggetta a modifica la carica di consigliere a vita dei soci fondatori.

Articolo 12
L'Assemblea elegge il Presidente dell'Associazione ed il Consiglio direttivo. Il consiglio Direttivo è composto di sette membri eletti, tra cui i due Vice Presidenti, più gli eventuali soci fondatori se uscenti. I Vicepresidenti, di cui uno vicario ed uno operativo, dovranno essere scelti dai membri del Consiglio tra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo :
- é presieduto dal Presidente dell'Associazione e, in caso di suo impedimento, da uno dei Vice Presidenti. Il Presidente ed i due Vice Presidenti hanno diritto di voto parimenti agli altri componenti il consiglio direttivo.
- promuove e dirige, nell'ambito dello statuto, l'attività dell'Associazione, ne amministra il patrimonio, fissa le quote associative e le altre contribuzioni dei soci.
- delibera gli investimenti delle somme disponibili risultanti dal bilancio e delibera sulle domande di ammissione all'Associazione.
- predispone il regolamento di applicazione del presente statuto.
Compete al Presidente la nomina dei componenti il comitato esecutivo, tra cui un Tesoriere; esso coadiuva il Presidente ed in sua vece i Vice Presidenti, nell'espletamento della loro attività.
Il numero e la mansione dei membri del comitato esecutivo è a discrezione del presidente.
Il consiglio direttivo deve tenere almeno una riunione all'anno. Il consiglio direttivo e il comitato esecutivo si intendono validamente atti a deliberare con la presenza almeno del 50% degli aventi diritto al voto e le delibere debbono essere prese a maggioranza dei votanti.

Articolo 13
Il Presidente, i due Vice Presidenti, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Articolo 14
Il comitato esecutivo ha il compito di provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e formulare parere su richiesta del Presidente.
In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo. 
I membri del comitato esecutivo possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto. 

Articolo 15
Il Presidente dell'Associazione ha i seguenti compiti:
a) rappresenta legalmente l'istituzione,
b) convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria,
c) convoca e presiede il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo,
d) controlla e sovrintende agli atti amministrativi dell'Associazione,
e) può delegare ai Vice Presidenti l'adempimento di parte delle sue attribuzioni.
Il Presidente ispira e vigila l'azione del Consiglio direttivo affinché sia costantemente mantenuta in aderenza agli scopi dell'Associazione ed ha il potere di sospenderne l'attività fino alla convocazione dell'Assemblea dell'Associazione da disporsi entro due mesi dalla sospensione del Consiglio direttivo.

Articolo 16
Il servizio di esazione e di cassa é affidato al Tesoriere.

Articolo 17
Qualora l'Assemblea generale dell'Associazione ne deliberasse lo scioglimento, con la necessaria approvazione del consiglio direttivo a maggioranza, si procederà secondo quanto stabilito dall'Assemblea, con le modalità che l'Assemblea stessa determinerà e secondo le vigenti leggi; l'Assemblea statuirà la liquidazione e la erogazione del residuo attivo netto e la destinazione dei documenti e delle memorie ad una Associazione, Ente o Istituto che garantisca la loro conservazione.

Articolo 18
Per quanto non e' previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

 

Trento, lì 01 agosto 2001

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE "Xa FLOTTIGLIA MAS"

REGOLAMENTO

Art. 1 STEMMA - BANDIERA - DISTINTIVO
1) Lo stemma è costituito dallo scudetto della Decima Flottiglia M.A.S., con bordo a cavetto dorato, campo azzurro, X in rosso, teschio con rosa in bocca, dicitura "Flottiglia MAS" su due righe sotto la base della X.
2) La Bandiera è quella della R.S.I. con aquila che afferra il fascio littorio, con due nastri azzurri e la scritta "ASSOCIAZIONE X FLOTTIGLIA MAS".
3) Il distintivo è quello originario. costituito da una X in rosso bordato in giallo, dell'altezza di 1 cm.
4) Il Presidente od un V. Presidente ha la facoltà dl autorizzare Soci o gruppi di Soci all'uso della Bandiera in occasione di raduni e cerimonie, così come per l'uso dei gagliardetti .
5) Ogni gruppo a ricordo di una singola formazione ha diritto al gagliardetto (originale o riproduzione) identico per foggia e disegno a quello in uso nel periodo bellico.

Art. 2 TESSERA - CONTRASSEGNI
La tessera sociale è documento di riconoscimento valido in seno all'Associazione. Viene rilasciata ai Soci dalla Presidenza.
La tessera deve essere munita della fotografia del Socio e deve riportare le generalità. la firma del Presidente, il timbro dell'Associazione e la firma del titolare.
Il rinnovo annuale della tessera implica il versamento della quota prescritta e viene eseguito mediante l'applicazione di un timbro od un bollino con l'indicazione dell'anno, realizzati a cura della Segreteria.
I Soci possono dotarsi del seguenti contrassegni:
a) berretto basco, in panno grigioverde, con fregi come in uso nel periodo bellico.
b) I Guastatori Alpini del Btg. Valanga sono autorizzati all'uso del cappello d'alpino con fregio del Genio Alpino.
Per la partecipazione a sfilate storiche o eventi di reenactment le disposizioni sull'abbigliamento e l'equipaggiamento verranno emanate di volta in volta dalla presidenza.

Art. 3 SOCI
Possono esserlo tutti coloro che hanno prestato servizio nella X Flottiglia MAS, previa presentazione di apposita domanda.
Possono altresì diventare soci i famigliari del combattenti della X Flottiglia MAS e tutti i cittadini che condividono gli ideali dell'Associazione che facciano domanda di iscrizione completa di dati anagrafici, presentata e controfirmata da due Soci che ne garantiscano la serietà.
Le domande di iscrizione dovranno essere redatte sull'apposito modulo fornito dalla Segreteria.
Tutte le domande dovranno essere approvate dalla presidenza.
PERDITA DELLA OUALITA' Dl SOCIO:
1) Si considera che non facciano più parte dell'Associazione i Soci che risultino irreperibili per oltre un'anno.
2) Il Socio che al 31 Dicembre risulti moroso della quota associativa perde i propri diritti (voto, pubblicazioni, etc.). Il Socio moroso. versando le quote arretrate, viene reintegrato nel suoi diritti.
3) La perdita della qualità di Socio può avvenire per dimissioni o per radiazione decisa dal Consiglio Direttivo.
Contro la proposta di radiazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione fatta con raccomandata A.R. al consiglio direttivo.
Non vi è conflittualità se il Socio è iscritto all'Associazione Combattenti Decima Flottiglia M.A.S..

Art. 4 DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO
I Soci hanno il diritto di:
- esprimere nelle opportune sedi sociali il proprio parere;
- fregiarsi del distintivo X;
- ricevere le eventuali pubblicazioni informative sociali;
- previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, fregiare le proprie pubblicazioni od opere d'arte con il distintivo sociale.
I Soci hanno il dovere di:
- pagare tempestivamente la quota sociale;
- osservare quanto dispongono lo Statuto, il Regolamento e le norme emanate dagli Organi Sociali;

Art. 5 CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Associazione ed uno o più soci sarà competente il Foro di Trento.

Art. 6 ASSEMBLEA
a) La data, il luogo, l'ora e l'Ordine del Giorno dell'Assemblea debbono essere comunicati ai Soci tempestivamente.
b) Sono ammessi alla discussione ed alle votazioni dell' O.d.g. tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale.
c) Qualsiasi Socio potrà proporre di far iscrivere argomenti all'O.d.g., comunicandoli alla Segreteria del C.D. entro 1 Mese dall'assemblea.
d) All'Assemblea sarà reso noto l'elenco nominativo del Soci in regola con i pagamenti delle quote al 31 Dicembre dell'anno precedente e che sono ammessi ad esercitare il diritto dl voto.
e) Possono essere candidati alla carica di Presidente e/o Consigliere nel C.D. tutti i Soci, compresi nell'elenco di cui sopra, che non hanno riportato, nei corso del precedente biennio, sanzioni di sospensione o revoca dalla carica.
f) Le candidature alla carica di Presidente o di Consigliere devono essere presentate entro le ore 12 del quindicesimo giorno che precede l'Assemblea. Le candidature devono essere presentate da almeno cinque Soci.
g) Prima dell'inizio delle operazioni di voto, l'Assemblea provvede alla nomina di tre scrutatori. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea comunica il nominativo degli eletti e proclama il nuovo Presidente, i nuovi componenti il Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali.
i) Di quanto precede devono essere redatti appositi verbali, firmati dal Presidente dell'Assemblea. L'originale sarà conservato presso la Presidenza, mentre copie saranno trasmesse ai singoli Consiglieri.
l) Per ogni Assemblea, per l'elezione del C.D., sono ammesse deleghe. In numero massimo dl tre Per ogni Socio,

Art. 7 DECADENZE
I componenti elettivi degli Organi Sociali dell'Associazione, che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti per tre volte consecutive alle riunioni di loro competenza, decadono dalla carica e saranno sostituiti dal Socio che ha riportato il maggior numero di voti dopo il decaduto stesso.
I componenti elettivi, che per qualsiasi ragione venissero a mancare durante il periodo della loro carica, verranno sostituiti dal Socio che ha riportato il maggior numero di voti dopo il mancante stesso.

Art. 8 MODIFICHE ALLO STATUTO ED AL REGOLAMENTO
Le modifiche dello Statuto sono proposte al C.D., che ne valuterà l'opportunità, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea e sono eventualmente votato una per volta nei corso della medesima, con le maggioranze stabilite dallo Statuto.
Le modifiche del Regolamento, coordinate con le norme dello Statuto, devono essere decise dal C.D..

Art. 9 TESSERAMENTO
Ad integrazione dell'art. 6 dello Statuto si precisa che:
- Il versamento della quota annuale deve essere effettuato entro il mese di Marzo di ogni anno.
Potranno partecipare all'Assemblea solo i Soci che dimostrino di aver effettuato il versamento della quota.

 

Trento, lì 01 agosto 2001

 

   

  

.: domande e risposte

D. Cos'è l'Associazione Culturale Decima Flottiglia M.A.S.?
R. E' un sodalizio senza fini di lucro fondato e composto da reduci di questa storica formazione, loro famigliari e chiunque ne condivida gli scopi.

D. Quali sono gli scopi dell'Associazione?
R. Come recita lo statuto gli scopi sono : "ricercare, ricostruire e promuovere la storia ed i valori della Decima Flottiglia M.A.S., attraverso iniziative editoriali, formative e propagandistiche in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia atta a sottoporle al pubblico, in Italia e all'estero.", questo con la collaborazione di soci, simpatizzanti, enti, associazioni, aziende.
Altri scopi dell'Associazione Culturale sono:
- Formare gruppi in ricordo delle singole formazioni per tramandarne la storia e le tradizioni;
- Partecipare ad eventi di reenactment e sfilate storiche;
- Raccogliere materiale inerente la Decima Flottiglia M.A.S.;
- Garantire la continuità storica del patrimonio storico ed ideale della Decima;
In poche parole, volete scrivere un libro od una tesi che parli anche di Decima? Nella Vs. città è possibile organizzare o partecipare ad un convegno o un evento culturale per parlare di Decima? Avete delle proposte che vadano incontro ai nostri obiettivi? Siete in possesso di informazioni o materiale interessante? Siamo a Vs. più completa disposizione.

D. Ma non esiste anche un'altra associazione dedicata alla Decima?
R. Sì, esiste l'Associazione Combattenti Decima Flottiglia M.A.S. il cui sito ufficiale è www.decimamas.org .

D. Ma perchè due associazioni, c'è sovrapposizione?
R. No, non c'è sovrapposizione ne concorrenza, anzi molti sono soci di entrambi i sodalizi. L'Associazione Combattenti ha scopi diversi, ovvero, come recita il suo statuto:
a) onorare e tramandare la memoria dei Caduti della Xa Flottiglia MAS
b) riconfermare ed esaltare i valori ideali che animarono i combattenti della R.S.I.
c) rinsaldare i vincoli di amicizia e di cameratismo sorti in guerra tra gli appartenenti alla Xa Flottiglia MAS
A tutti gli effetti si tratta di un'associazione reducistica, che si propone di riunire coloro i quali fecero parte della Decima accogliendo anche parenti e giovani tra le sue fila. Lo scopo dell'Associazione Culturale, come già sopra visto, è invece quello di ricostruire e promuovere la storia della Decima.
L'Associazione Culturale nel suo stesso statuto dichiara di affiancarsi, in quanto complementare, all'Associazione Combattenti.

D. Ma quindi chi è "la Decima"? L'associazione Culturale o l'Associazione Combattenti?
R. Entrambe raccolgono e fanno propria l'eredità della Decima Flottiglia M.A.S., ereditandola dagli ex-combattenti che fanno parte di ognuna delle due iniziative.

D. Ma chi sarà "la Decima" in futuro?
R. Come recita lo statuto l'Ass. Culturale garantirà il proseguo del patrimonio storico e morale della Decima Flottiglia M.A.S. nel momento in cui l'Ass. Combattenti dovesse sciogliersi, o fondersi con altri sodalizi, o comunque non rappresentare più lo spirito e gli ideali che furono ragione di nascita ed esplosione di questa gloriosa formazione militare.

  


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